Bonus straordinario per le famiglie (art. 1)
Al fine di favorire i nuclei familiari (richiedente, coniuge anche se non a carico, figli ed altri familiari a carico ex art. 12, TUIR) a basso reddito è confermato il riconoscimento del bonus straordinario.
La novità introdotta in sede di conversione riguarda la presentazione della richiesta del bonus al sostituto d’imposta,per la quale è infatti stato differito dal 31.1.2009 al 28.2.2009 il termine ultimo entro il quale va presentata la richiesta del bonus in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2007; è invece confermato al 31.3.2009 il termine ultimo per la presentazione della domanda per la richiesta del bonus in base alle condizioni esistenti nel 2008.
Per i lavoratori dipendenti occorre presentare il modello di richiesta attraverso il consulente del lavoro.
Detassazione C.D. “Premi di produttività” (art. 5)
È confermata la proroga per il periodo 1.1 – 31.12.2009 dell’assoggettamento all’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di “premi produzione” introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), DL n. 93/2008:
- su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000;
- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 ad imposta sostitutiva ex art. 2, DL n. 93/2008 (premi e straordinari).
Non è prorogata l’agevolazione per le somme relative agli straordinari.
Deducibilità IRAP ai fini reddituali (art. 6)
È confermato che a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2008 è deducibile la quota del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta sia per i soggetti IRES che per i soggetti IRPEF.
Esigibilità differita dell’iva (art. 7)
Confermando la possibilità di applicare l’“esigibilità differita” dell’IVA ex art. 6, comma 5, secondo periodo, DPR n. 633/72 alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dei soggetti IVA, permane però la necessità di attendere l’autorizzazione UE nonché l’apposito Decreto ministeriale per dare piena ed effettiva attuazione alla nuova norma.
L’applicazione di tale provvedimento resta perciò congelata fino a tale momento.
Rivalutazione immobili (art. 15, commi da 16 a 23)
È confermata la rivalutazione facoltativa dei beni immobili riservata alle società di capitali (srl e spa), enti commerciali, snc e sas che non adottano i principi contabili internazionali.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata ridotta in sede di conversione nelle seguenti misure:
- 7% (anziché 10%) per gli immobili ammortizzabili;
- 4% (anziché 7%) per gli immobili civili.
È previsto però un maggiore differimento degli effetti fiscali: il maggior valore dei beni è ora riconosciuto a partire dal quinto esercizio successivo (anziché terzo). I beni risultano pertanto cedibili con base il valore rivalutato solo a partire dal 2013 e non più dal 2011.
Lo studio resta a disposizione per valutare l’eventuale convenienza dell’applicazione di tale norma, restando in attesa delle istruzioni operative (codici, eventuale procedura di comunicazione all’agenzia delle entrate, eventuale possibilità di rateazione degli importi dovuti).
Soppressione di alcuni adempimenti (art. 16, commi da 2 a 4)
È confermata la soppressione dei seguenti adempimenti:
- invio telematico dei corrispettivi previsto dall’art. 37, commi da 33 a 37-ter, DL n. 223/2006;
- obbligo di comunicare preventivamente le compensazioni nel mod. F24 eccedenti € 10.000 previsto dall’art. 1, commi da 30 a 32 della Finanziaria 2007;
- obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici previsto dall’art. 1, commi da 363 a 366, Finanziaria 2008.
Riduzione costo ravvedimento operoso (art. 16, comma 5)
È confermata la disposizione finalizzata alla riduzione del costo del ravvedimento operoso.
Di conseguenza le sanzioni ridotte in caso di regolarizzazione spontanea da parte del contribuente sono così sintetizzate:
RAVVEDIMENTO ENTRO UN MESE: SANZIONE AL 2,5%
RAVVEDIMENTO ENTRO UN ANNO: SANZIONE AL 3%
OLTRE A INTERESSI DI LEGGE
Obbligo di posta elettronica certificata (art. 16, commi 6 e 7)
È confermato l’obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Le società già costituite alla data del 29.11.2008 dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall’entrata in vigore del Decreto.
Tale obbligo è applicabile anche ai professionisti iscritti in Albi ed Elenchi. Questi ultimi sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi l’indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29.11.2009.
In sede di conversione, è stata specificata la possibilità di sostituire la PEC con un indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse.
Abrogazione libro soci (art. 16, commi da 12-quater a 12-undecies)
Per effetto dell’abrogazione del n. 1) del comma 1 dell’art. 2478, C.c., il libro soci nelle srl è abolito.
Le novità in esame si applicano dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione; gli amministratori delle srl, entro tale termine, devono depositare presso il Registro delle Imprese un’apposita dichiarazione per integrare i dati in possesso della CCIAA con quelli del libro soci.
Le nuove disposizioni interessano esclusivamente le srl. Pertanto le spa e le sapa sono ancora obbligate alla tenuta del libro soci nonché al deposito dell’elenco soci al Registro
delle Imprese.
Indennizzo rottamazione licenze settore commerciale e turistico (art. 19-ter)
È introdotto l’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 per gli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l’attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel periodo 1.1.2009 – 31.12.2011.
Detrazione 55% (art. 29, commi da 6 a 10)
Con riferimento alla detrazione del 55% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, sono fortunatamente state introdotte sostanziali modifiche rispetto alla penalizzazione precedentemente prevista.
Innanzitutto va evidenziato che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2008: pertanto gli interventi effettuati nel corso del 2008 non subiscono alcuna modifica procedurale e i loro effetti restano invariati.
Per le spese sostenute a decorrere dal 2009 il nuovo comma 6 prevede che:
- i soggetti interessati dovranno presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti da un apposito Provvedimento (mentre non è quindi più richiesta la presentazione dell’istanza preventiva alla quale il precedente testo del Decreto subordinava la fruizione della detrazione).
- il DM 19.2.2007 sarà “aggiornato” da un Decreto al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti amministrativi attualmente richiesti ai contribuenti per poter beneficiare della detrazione in esame;
- la detrazione d’imposta dovrà essere obbligatoriamente ripartita in 5 rate annuali di pari importo. Non è più possibile quindi per il contribuente scegliere in quante rate suddividere l’importo derivante dalla detrazione in esame.
Enti associativi (art. 30) – Nuovo obbligo di comunicazione dei dati e notizie rilevanti
È confermato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148, TUIR e dall’art. 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi) a favore delle associazioni, consorzi ed Enti non commerciali è subordinato alla trasmissione, all’Agenzia delle Entrate, dei dati e delle notizie rilevanti, entro i termini e con le modalità che saranno individuati dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.