Il DL n. 83/2012, cosiddetto “Decreto Crescita”, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità dell’appaltatore nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, il cui contenuto è stato ulteriormente precisato nelle sue modalità operative dalla Circolare 8.10.2012, n. 40/E.
Viene infatti previsto che, con riferimento soltanto alle prestazioni rese nell’ambito di contratti stipulati dal 12.8.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n.83/2012), in caso di appalto di opere o servizi, l’appaltatore, nel limite del corrispettivo dovuto, è solidalmente responsabile con il subappaltatore dei versamenti, a carico di quest’ultimo per le prestazioni effettuate nell’ambito del contratto, relativi:
● alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
● all’IVA.
Tale responsabilità si aggiunge alla verifica preventiva della regolarità contributiva previdenziale (INPS) e assistenziale (INAIL) già precedentemente esistente ottenibile attraverso il DURC.
La responsabilità è esclusa solo se i versamenti, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, siano stati regolarmente effettuati.
Per verificare i versamenti sia l’appaltatore che il committente principale devono acquisire, a partire dal 11.10.2012, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti.
La documentazione può essere rilasciata ALTERNATIVAMENTE tramite un’asseverazione resa da un:
- CAF Imprese;
- professionista abilitato, ex art. 3, comma 3, lett. a), DPR n. 322/98 (dottore commercialista,
- ragioniere e perito commerciale, consulente del lavoro);
- dichiarazione sostitutiva resa direttamente dall’appaltatore/subappaltatore ex DPR 445/2000.
In merito alla dichiarazione sostitutiva l’Agenzia precisa che la stessa deve contenere:
a) l’indicazione del periodo di liquidazione dell’IVA relativa alle fatture emesse dall’appaltatore/ subappaltatore con riferimento alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di appalto /subappalto, specificando inoltre se per le suddette operazioni è stato applicato il reverse charge o il regime “IVA per cassa”, e se la liquidazione IVA ha comportato un versamento d’imposta. In tal caso vanno anche riportati gli estremi del relativo mod. F24;
b) l’indicazione del periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale / parziale. In tal caso vanno riportati gli estremi del relativo mod. F24;
c) l’attestazione che i versamenti effettuati includono l’IVA e le ritenute riferibili al contratto di appalto / subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
L’appaltatore e il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della suddetta documentazione.
Lo studio invita tutti gli appaltatori e i committenti principali ad acquisire sistematicamente e conservare con attenzione e diligenza secondo le modalità sopra indicate la documentazione richiesta, al fine di evitare di dovere pagare in sostituzione di subappaltanti inadempienti iva e ritenute dipendenti, a cui si può aggiungere una ulteriore sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 in caso di accertamento.