Il 3 agosto 2009 l’ABI (Associazione delle Banche Italiane) e la Confindustria hanno firmato, anche a seguito della emanazione del Decreto Legge n. 78/2009 “anti-crisi” l’accordo che prevede la sospensione di un anno del pagamento delle rate di mutuo e delle rate di leasing limitatamente alla quota del capitale rimborsato, restando invece da corrispondere oneri ed interessi. Le quote sospese del pagamento verranno semplicemente messe in coda alla durata del mutuo o del contratto di leasing, verificandosi quindi sostanzialmente l’allungamento di un anno dei relativi piani di ammortamento.
E’ previsto dall’accordo che la sospensione dei pagamenti riguarda le rate di capitale relative a contratti di mutuo o di leasing già in essere alla data del 3 agosto: non è al momento possibile richiedere la sospensione per contratti stipulati successivamente.
Occorre precisare inoltre che per quanto attiene ai contratti di leasing la moratoria di un anno riguarda solo i contratti di leasing immobiliare, mentre i contratti di leasing mobiliare potranno godere di una sospensione solo di sei mesi.
I soggetti destinatari dell’agevolazione sono tutte le medie e piccole imprese così come definite dalla normativa comunitaria (fatturato inferiore 50 milioni di euro e dipendenti inferiori a 250, oltre ad attivo di stato patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro) che si trovino nei presupposti di continuità aziendale e che siano interessate solo quindi da una difficoltà finanziaria temporanea. Occorre pertanto che le imprese risultino classificate in bonis dalle banche non avendo situazioni in sofferenza nei confronti del credito, e che ovviamente non si trovi in liquidazione o abbia procedure concorsuali o pignoramenti in essere.
I benefici dell’agevolazione non sono automatici; per accedervi occorre presentare apposita domanda da presentarsi entro il 30 giugno 2010 presso i propri istituti di credito.
Invitiamo pertanto la clientela a valutare i propri flussi finanziari in uscita legati al rimborso di rate di mutuo e di leasing e a valutare se sospendere tali pagamenti per l’anno in corso in attesa di verificare l’impatto effettivo della ripresa economica. I titolari dello studio restano a disposizione per eventuali valutazioni comuni al riguardo.
Ricordiamo in conclusione che l’accordo ABI-Confindustria prevede anche l’accesso a finanziamenti agevolati ai soci di piccole e medie imprese che intendano procedere ad aumenti di capitale delle proprie imprese. Si attendono precisazioni al riguardo sulle effettive modalità attuative e sugli importi finanziabili. Tale fattispecie si collega anche all’art. 5, comma 3-ter del D.L. 78/2009 che stabilisce che per le società conferitarie di aumenti di capitale sociale di importo non superiore ad € 500.000 deliberati e perfezionati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore (quindi dal 08/08/2009 al 08/02/2010) da parte di persone fisiche compete una esclusione dal reddito imponibile della società pari al 3% dell’aumento del capitale (nel limite massimo di € 500.000). In caso di capitalizzazione delle società sarà quindi possibile usufruire anche di un beneficio fiscale.