Sanzioni penali violazioni II.DD. e IVA
La conversione in legge della manovra di ferragosto ha abbassato le soglie oltre le quali scatta il reato penale a seguito di violazioni tributarie. In particolare è previsto che dette soglie sono ora fissate a:
- € 30.000 di imposta evasa e € 1.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione fraudolenta mediante artifici (modifiche volontarie, inserimento di fatture/documenti non veritieri);
- € 50.000 di imposta evasa e € 2.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione infedele (violazioni, errori, omissioni);
- € 30.000 di imposta evasa, in caso di omessa dichiarazione (ex art. 5, D.Lgs. n. 74/2000).
È inoltre previsto che non è più possibile beneficiare della riduzione della pena sia in caso di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Inoltre caso di definizione della violazione fiscale con gli uffici con estinzione dei debiti tributari ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, la sanzione penale potrà essere abbattuta al massimo fino ad 1/3 della pena (anziché fino ad ½ come in precedenza);
Infine i reati tributari di cui agli artt. da 2 a 10, D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti o altri artifici, dichiarazione infedele o omessa, emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili) si prescrivono in 8 anni (anziché in 6). Per gli stessi, inoltre, non è possibile ricorrere all’istituto della sospensione condizionale della pena ex art. 163, C.p., qualora l’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari e superiore a € 3.000.000.
NB
Le predette disposizioni trovano applicazione con riferimento “ai fatti successivi” all’entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 17/09/2011
Proroga clienti e fornitori al 31/12/2011
E’ prorogato al 31.12.2011 l’invio degli elenchi clienti e fornitori per le operazioni effettuate nel 2010 di importo superiore a 25.000 euro
Modifiche alla disciplina della detrazione 36%
Fino ad oggi, in merito al trasferimento di immobili sui quali erano stati effettuati interventi soggetti al 36% di detrazione fiscale, tale beneficio doveva passare obbligatoriamente all’acquirente dell’immobile e, nell’anno in cui avveniva la cessione, la detrazione spettava al soggetto che detiene l’immobile al 31.12.
La manovra di Ferragosto ha modificato tale previsione normativa:
in caso di cessione ovvero donazione di un immobile oggetto di interventi per i quali spetta la detrazione del 36%:
a decorrere dal 17.9.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 138/2011) le quote di detrazione ancora spettanti, possono essere:
−utilizzate dal cedente/donante;
ovvero alternativamente
−trasferite all’acquirente/donatario.
Il soggetto che può fruire delle quote di detrazione ancora spettanti al momento della cessione/donazione dell’immobile, quindi, non è più “imposto” per norma.
Conseguentemente, il cedente/donante può scegliere se continuare a fruire della detrazione del 36% anche dopo la cessione/donazione dell’immobile ovvero se trasferire il diritto a tale detrazione in capo all’acquirente/donatario, fermo restando che quest’ultimo deve essere una persona fisica. Tale possibilità sarà verosimilmente oggetto di una “trattativa” tra le parti.
Il trasferimento o meno del diritto alla detrazione rientra quindi ora tra gli aspetti contrattuali da definire in sede di stipula dell’atto di compravendita/donazione, e pertanto in assenza di una specifica previsione contrattuale, il diritto alla detrazione non viene trasferito e quindi rimane in capo al cedente/donante.
Gli acquirenti di immobili sui quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia dovranno quindi prestare attenzione a fare inserire in atto il trasferimento del beneficio per poterne usufruire.
Da ultimo si ritiene inoltre che il mantenimento della detrazione in capo al cedente/donante ovvero il suo trasferimento in capo all’acquirente/donatario siano alternativi tra loro e quindi che non sia possibile ripartire tra le parti la detrazione ancora fruibile.