Aumento IVA
Si ricorda che in assenza di nuove disposizioni normative che il Governo eventualmente emanerà, dal 1 ottobre l’aliquota IVA ORDINARIA passerà dal 21% al 22%.
Seguiranno eventuali aggiornamenti al riguardo.
La nuova tassazione dei trasferimenti immobiliari
Il D.Lgs. n. 23/2011 ha integralmente sostituito l’art. 1 della Tariffa per l’applicazione dell’imposta di Registro DPR n. 131/86, prevedendo l’applicazione DAL 1 GENNAIO 2014 di due sole aliquote:
- 2% sugli atti traslativi a titolo oneroso di case di abitazione, escluse quelle di lusso, solo se aventi i requisiti “prima casa”;
- 9% sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di tutti gli altri beni immobili in genere, con un minimo di Euro 1.000.
Rispetto alla normativa vigente l’aliquota sui trasferimenti relativi alla “prima casa” passa quindi dal 3% al 2%, mentre per le tutte le altre tipologie di immobili (fabbricati e relative pertinenze, immobili di interesse storico – artistico, terreni agricoli, ecc.) per i quali è attualmente prevista una differenziazione delle aliquote (tra l’1% e il 15%) ovvero l’applicazione dell’imposta in misura fissa (€ 168), è introdotta l’aliquota unica del 9%.
Si rammenta che l’imposta di registro è dovuta in misura percentuale relativamente agli atti di trasferimento non soggetti ad IVA (cedente soggetto privato) ovvero esenti IVA.
Diversamente, qualora l’atto sia imponibile IVA, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.
Ulteriori novità sono state introdotte in merito ai tributi indiretti correlati all’imposta di registro (l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, imposte ipocatastali) dal DL n. 104/2013: per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili (comprese le abitazioni) opera una esenzione esclusivamente per l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, mentre le imposte ipocatastali sono dovute nella misura fissa di € 50 se l’atto di trasferimento è soggetto a imposta di registro, o di € 200 per gli atti soggetti ad IVA.
L’incremento dell’imposta fissa di registro e delle imposte ipocatastali da € 168 a € 200 non riguarda soltanto gli atti di trasferimento immobiliari soggetti ad IVA ma anche tutti gli altri atti, come ad esempio, gli atti societari, gli atti di accettazione / rinuncia all’eredità, i contratti preliminari di compravendita immobiliare.