Dopo la pubblicazione della versione definitiva, arriva al capolinea la manovra di Ferragosto, dopo le numerose modifiche subite nelle ultime settimane. Di seguito una veloce panoramica dei principali provvedimenti rimandando a un approfondimento successivo la disamina dei particolari, dopo gli opportuni chiarimenti.
IVA
Fin da sabato 17 settembre, l’aliquota IVA del 20% passa al 21%. La norma è dunque di immediata applicazione.
Restano per ora invariate le aliquote del 4% e del 10%.
Per il cambio di applicazione vale il principio di effettuazione dell’operazione, ossia se esistono bolle di consegna datate fino alla data odierna (16 settembre), la corrispondente fattura differita sconterà ancora l’aliquota del 20%.
Le fatture immediate emesse invece da domani avranno tutte aliquota 21%.
Ricordiamo che per le attività commerciali con decorrenza 17 settembre sul registro dei corrispettivi andrà creata la colonna IVA 21%, quindi da domani in avanti i corrispettivi andranno registrati in tale colonna.
Per chi ha il registratore di cassa con indicazione di aliquote IVA dovrà chiamare tempestivamente l’assistenza per creare l’aliquota al 21%.
Festività
Non vengono più abolite le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, che si aggiungono quindi alle festività religiose, non interessate dalla manovra. Saltano, invece, le feste dei Santi patroni.
Lotta all’evasione
Dalla stretta sulle società di comodo alle liste selettive, fino al nuovo limite antiriciclaggio, diverse sono le misure per tentare di contrastare l’evasione fiscale.
In particolare, viene inasprito il regime delle società non operative e l’utilizzo da parte dei soci dei beni della società: la patrimonializzazione di una società che possiede beni mobili registrati e immobili dovrà necessariamente produrre un fatturato congruo corrispondente; in caso contrario sarà considerata “di comodo” e sconterà aliquote di imposta superiori al 42%.
La stretta riguarda anche le società in perdita per più di un esercizio e penalizzazioni per le imprese che concedono in godimento a soci e familiari i propri beni: in questo caso sarà vietato alla società di dedurre i costi dei beni, e in più il socio dovrà pagare ai fini IRPEF la differenza tra il valore d’uso e quanto paga alla società.
Molte società in perdita finiranno per risultare ‘di comodo’ e saranno obbligate a ricorrere agli interpelli per poter disapplicare la norma.
Le informazioni sui rapporti tra contribuenti e banche potranno essere usati per creare liste di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo.
Come anticipato nella nostra precedente circolare si abbassa da 5mila a 2.500 la soglia limite per l’uso del contante: oltre questo importo i pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili. Il limite vale anche per gli assegni senza la dicitura “non trasferibile” e i libretti di deposito bancario o postale. Per i trasgressori il regime sanzionatorio è molto pesante.
Pensioni
Viene anticipato al 2014 (cioè in anticipo di altri due anni) l’adeguamento delle pensioni di vecchiaia delle donne nel settore privato. La prima tappa dell’adeguamento a 65 anni scatterà nel 2014, e si arriverà al termine del processo di adeguamento nel 2026.
Piccoli comuni
Alle unioni di Comuni verranno attribuite le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni sotto i mille abitanti, che dal 2013 avranno solo il sindaco e un consigliere comunale (che però non avrà diritto ad alcuna indennità né gettone). Le unioni di comuni dovranno avere almeno 5mila abitanti, che scendono a 3mila nelle zone di montagna.
Prelievo di solidarietà (ossia aggravio ulteriore di IRPEF)
Il contributo di solidarietà toccherà solo i contribuenti con redditi oltre i 300mila euro. Si stima che siano circa 34mila soggetti. Il contributo consiste in un prelievo del 3% sulla parte di reddito eccedente i 300mila euro. Il reddito di riferimento è quello complessivo ma senza prima casa. Il contributo sarà deducibile. Per statali e pensioni d’oro, invece, il contributo scatta oltre i 90mila euro (5%) e diventa del 10% oltre i 150mila euro.
Reati tributari
Vengono abbassate le soglie di imposta evasa che fanno scattare le sanzioni penali. In particolare per la dichiarazione fraudolenta commessa con altri artifizi e l’omessa presentazione della dichiarazione, la soglia di rilevanza penale da 77.000 euro circa si abbassa a 30mila, mentre per la dichiarazione infedele l’imposta evasa passa 51mila euro. Viene eliminata l’attenuante per l’emissione di fatture false o il loro inserimento in dichiarazione, ne consegue che si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni a prescindere dall’importo della fattura falsa. Aumenta la prescrizione di 1/3 per cui si passa dagli attuali 6 anni a 8 anni e per accedere al patteggiamento è necessario aver estinto il debito tributario dei fatti oggetto di delitto. Se l’imposta evasa supera i 3 milioni e il 30% del fatturato non può esser concessa la sospensione condizionale della pena.
La maggior parte dei reati vengono inaspriti e diventa necessario chiudere prima la partita con il Fisco per poter patteggiare.
Nelle settimane successive lo studio fornirà maggiori particolari al riguardo.
Rendite finanziarie
Dal 1° gennaio 2012 le attuali aliquote delle imposte sostitutive relative alle rendite finanziarie del 12,5% e del 27% sono unificate al 20%. L’aumento non scatta per i titoli di Stato ed equiparati (buoni postali fruttiferi, obbligazioni degli enti locali, obbligazioni degli enti sovranazionali riconosciuti con trattati resi esecutivi in Italia) che restano al 12,5%, così come i proventi delle polizze vita.