Decreto legislativo “semplificazioni” fiscali

E’ stato pubblicato a fine anno sulla G.U. il decreto legislativo che contiene una serie di semplificazioni di natura fiscale, delle quali si offre qui di seguito una prima panoramica.

 

MOD. 730 precompilato

In via sperimentale, a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate entro il 15 aprile di ciascun anno rende disponibile SOLO ON LINE il mod. 730 precompilato a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il contribuente per prenderne visione può farlo direttamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi al proprio sostituto d’imposta/CAF/professionista abilitato, previa apposita delega. Il contribuente può accettare la dichiarazione così come predisposta dall’Agenzia, cosa che non avverrà quasi mai in quanto non tutti i dati sono presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate, o modificarla/integrarla con ulteriori dati, per potere usufruire delle detrazioni delle quali l’agenzia delle entrate non è in possesso. La scadenza della trasmissione del modello 730, sia precompilato che normale, è fissata per tutti al 7 luglio 2015.

 

Addizionale comunale/regionale IRPEF

Al fine di definire il domicilio fiscale del contribuente per il versamento dell’addizionale regionale, va fatto ora riferimento all’1.1 invece dell’attuale 31.12.

 

Dichiarazione di successione

Non è necessario presentare la dichiarazione di successione qualora l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, abbia un valore non superiore a € 100.000 invece dei precedenti € 25.822,84 e non comprenda immobili/diritti reali immobiliari.
È inoltre previsto il venir meno dell’obbligo di:
- allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica (avvalendosi della facoltà di allegare copie non autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali)
- presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione. In questo caso, finamente l’imposta sarà riliquidata automaticamente dall’Ufficio.

 

MOD. IRE spese riqualificazione energetica (detrazione 55%/65%)

È eliminata la presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d’imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.

 

Esercizio opzione regimi speciali

L’applicazione dei regimi di trasparenza fiscale, ex art. 115, comma 4, TUIR, consolidato fiscale, ex art. 119, comma 1, lett. d), TUIR, determinazione della base imponibile IRAP con il “metodo fiscale” ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, non richiede più la manifestazione preventiva dell’opzione. La stessa, per i periodi di imposta a partire dal 2015 sarà comunicata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi/IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale l’opzione è esercitata.

 

Società in perdita sistematica

È previsto l’ampliamento del periodo di monitoraggio rilevante ai fini dell’individuazione della condizione di “società in perdita sistematica” (a cui vengono applicate le disposizioni previste per le società di comodo ex art. 30, Legge n. 724/94) che passa da 3 a 5 periodi d’imposta, a valere già dal periodo di imposta 2014.

 

Comunicazione dati dichiarazioni d’intento

Viene trasferito in capo all’esportatore abituale l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento, fino ad ora a carico del fornitore.
L’esportatore abituale, in particolare, dovrà consegnare al proprio fornitore, ovvero in Dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia.
In capo al cedente/prestatore è previsto l’obbligo di riepilogare nel mod. IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. In caso di cessione/prestazione effettuata prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver “riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate”, al cedente/prestatore è COMUNQUE applicabile la sanzione prevista per le operazioni “in mancanza della dichiarazione d’intento” di cui al comma 3 del citato art. 7 (dal 100% al 200% dell’imposta).
Le nuove regole sono applicabili alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza IVA da effettuare a decorrere dall’1.1.2015.

 

Comunicazione operazioni “black list”

La comunicazione “black list” non ha più cadenza mensile o trimestrale ma diventa annuale. Inoltre la nuova soglia delle operazioni da comunicare passa da € 500 a € 10.000. Nell’iter di approvazione definitiva del Decreto è stato specificato che il limite va considerato quale importo complessivo annuo.

 

Autorizzazione per effettuare operazioni intraUE (VIES)

Il contribuente è abilitato ad effettuare le operazioni intraUE già alla data di attribuzione della partita IVA, senza necessità di attendere il 31° giorno successivo. Per i soggetti già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate per porre in essere le predette operazioni. Contestualmente è stata però purtroppo prevista la cancellazione dal VIES dei soggetti che non hanno presentato modd. Intra per 4 trimestri consecutivi, con la successiva necessità di provvedere alla reiscrizione del contribuente al VIES prima di fare nuove operazioni intracomunitarie, anche di acquisto.
I clienti sono quindi pregati di avvertire PRIMA di porre in essere tali operazioni (anche ON LINE).

 

Semplificazioni modelli Intra

Sono previste semplificazioni relative agli adempimenti riguardanti i modelli Intra relativi ai servizi resi a soggetti passivi UE e quelli da questi ultimi ricevuti. L’Agenzia delle Dogane entro il 12.3.2015 provvederà a ridurre il contenuto dei citati modelli.

 

Ritenuta ridotta provvigioni agenti/rappresentanti

La comunicazione in base alla quale gli agenti/rappresentanti dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di beneficiare della base imponibile ridotta (20%) per calcolare la ritenuta alla fonte, è ora “permanente”. Di conseguenza essa non dovrà essere rinnovata ogni anno, salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca.

 

Responsabilità solidale negli appalti

È stata finalmente disposta la soppressione della norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto.
È altresì disposta l’abolizione della sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 nell’ipotesi in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore
Rimane invece la responsabilità entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto, tra committente imprenditore/datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi.
Con l’integrazione del citato comma 2 è ora previsto che il committente che effettua nei confronti dei lavoratori il pagamento delle predette somme è tenuto, ove previsto, ad assolvere anche gli obblighi del sostituto d’imposta con versamento all’Erario dei conseguenti tributi.

 

Detrazione forfettaria prestazioni di sponsorizzazione

Con la modifica dell’art. 74, comma 6, DPR n. 633/72, è applicabile la detrazione in misura del 50%, al posto dell’attuale 10%, alle prestazioni di sponsorizzazione.

 

Spese di rappresentanza/cessioni e prestazioni gratuite

È introdotta la possibilità di detrarre l’IVA relativamente alle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50 invece degli attuali € 25,82.

 
 

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