Con la Circolare 3.2.2009, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni che individuano i soggetti beneficiari del c.d. “bonus famiglie” previsto dall’art. 1, DL n. 185/2008, nonché le modalità con le quali lo stesso deve essere richiesto da parte dei soggetti interessati ed erogato dai sostituti d’imposta/Enti pensionistici.
Il bonus è riservato ai nuclei familiari il cui reddito complessivo del 2008 è costituito soltanto da redditi di lavoro dipendente o parasubordinato, o di pensione (e non di lavoro autonomo).
Ammontare del bonus spettante
L’importo del bonus spettante è di ammontare diverso in base al numero di componenti del nucleo familiare e al reddito complessivo secondo quanto indicato di seguito:
non superiore ad € 15.000 1 componente titolare di pensione € 200
non superiore ad € 17.000 2 componenti € 300
non superiore ad € 17.000 3 componenti € 450
non superiore ad € 20.000 4 componenti € 500
non superiore ad € 20.000 5 componenti € 600
non superiore ad € 22.000 Più di 5 componenti € 1.000
non superiore ad € 35.000 con componenti portatori di handicap a carico € 1.000
Richiesta del bonus
Per ottenere l’erogazione del bonus i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta al sostituto d’imposta ovvero all’Ente pensionistico, entro il 28/02/2009 se richiesto in base alle condizioni del 2007, o entro il 31.03.2009 se richiesto in base alle condizioni del 2008.