Con la pubblicazione sulla G.U. 12.9.2014, n. 212 è entrato in vigore, a decorrere dal 13.9.2014, il DL n. 133/2014, Decreto c.d. “Sblocca Italia”, nell’ambito del quale sono contenute, tra l’altro, le disposizioni di seguito illustrate che sono particolarmente incentrate sul settore immobiliare.
Accordi di riduzione dei canoni di locazione
Vista la crisi del mercato anche delle locazioni, la registrazione in Agenzia delle Entrate dell’atto contenente la riduzione del canone di locazione in essere, diventa esente da imposta di registro e di bollo.
Acquisto di abitazioni destinate alla locazione convenzionale (non a libero mercato)
Le PERSONE FISICHE che acquistano tra il 01.01.2014 e il 31.12.2017 UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI (categoria A, escluse A/1, A/8 e A/9) , dotate di classe energetica A o B, per DESTINARLE A LOCAZIONE entro 6 mesi dall’acquisto (o dalla ultimazione dei lavori se non ancora avvenuta) per almeno 8 anni continuativi a canone concordato o a canone speciale (NON a libero mercato), hanno diritto a una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% del prezzo di acquisto, ovvero all’ammontare complessivo delle spese di costruzione attestate dall’impresa che ha eseguito i lavori, fino a un massimo di 300.000 euro. (quindi massimo 60.000 di deduzione).
La deduzione, le cui disposizioni attuative saranno definite successivamente in un apposito DM, va ripartita in 8 quote annuali di pari importo ed è riconosciuta a partire dall’anno in cui si stipula il contratto di affitto.
Viste le limitazioni la norma troverà probabilmente difficile applicazione.
Contratti di godimento di immobili con patto di successiva alienazione (compraffitto – carpe diem)
Per i contratti di godimento di beni immobili con affitto – riscatto (no leasing), viene prevista l’applicazione delle norme dell’art. 2465 bis relativo alla trascrizione dei contratti preliminari, con l’annotazione del relativo vincolo in conservatoria immobiliare.
Gli effetti della trascrizione del preliminare cessano se entro un anno dalla data convenuta tra la parti per la conclusione della compravendita non venga essa eseguita, e il contratto altresì si risolve in caso di mancato pagamento di un numero di canoni periodici pari a 1/20 del totale.
La norma in esame, pur tutelando maggiormente gli occupanti degli immobili, in realtà aggiunge costi all’operazione, e frena ulteriormente i costruttori a sfruttare questo contratto atipico che è spesso servito in questi anni a mitigare gli effetti della crisi delle compravendite immobiliari.
Mancata proroga detrazioni 50% – 65%
Nel testo definitivo del Decreto in esame non è contenuta l’annunciata proroga delle detrazioni 50% (recupero patrimonio edilizio) e 65% (risparmio energetico) in scadenza il 31.12.2014. Le stesse dovrebbero trovare collocazione nell’ambito della Finanziaria 2015. Restiamo in attesa degli sviluppi relativi.
Invio MODELLI F24 SOLO attraverso Intermediari Entratel e fisco on line
Si ricorda che dal 1 ottobre, come già precedentemente segnalato, i modelli F24 a zero per effetto di compensazioni NON potranno più essere direttamente inviati dal contribuente anche se tramite home banking, ma dovranno essere obbligatoriamente essere spediti attraverso intermediari abilitati o tramite i servizi Entratel.
Come alternativa per chi vuole continuare ad addebitare in proprio tramite servizi on line bancari, si può modificare il modello inserendo un piccolo debito per centesimi di euro e pagarlo così.
Altresì, anche le persone fisiche senza partita IVA, ma con addebiti in modello F24 superiori a euro 1.000, non potranno più presentare modello cartaceo in banca o addebitare on line, ma dovranno passare tramite intermediario abilitato o Entratel.
Comunicazione indirizzo PEC a Agenzia delle Entrate per soggetti legati alla normativa antiriciclaggio
Entro il 31 ottobre 2014, i contribuenti soggetti alla normativa antiriciclaggio sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate, tramite i servizi Entratel.
Tale adempimento coinvolge:
Dottori commercialisti e consulenti del lavoro;
Notai;
Avvocati;
Revisori contabili;
Case da gioco;
Agenzie immobiliari;
Agenzie di recupero crediti;
Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziarie
Invitiamo tutti i clienti ad attivarsi in merito con lo studio.