E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd “Decreto Renzi”, n. 66 del 24.04.2014, del quale si fornisce di seguito una sintesi delle principali novità fiscali.
Riduzione del cuneo fiscale (bonus 80 euro)
Solo per i lavoratori dipendenti (e quindi non per autonomi e pensionati) e redditi assimilati (co.co.pro), è riconosciuto un credito di imposta di euro 640 annui rapportato ai mesi lavorati.
Il credito spetta interamente solo se il reddito lordo complessivo non supera i 24.000 euro, e parzialmente se il reddito non supera i 26.000 euro. Oltre tale soglia il beneficio si annulla completamente (e non va come sarebbe stato logico parzialmente a decrescere).
Il credito è direttamente riconosciuto dal datore di lavoro in forma automatica e il dipendente non deve quindi fare nulla.
Riduzione aliquote IRAP
Dal periodo di imposta 2014, e quindi dalla prossima dichiarazione dei redditi e non da questa, l’aliquota IRAP si riduce dal 3,9% al 3,5%.
Ai fini della determinazione dell’acconto IRAP della presente dichiarazione dei redditi per l’anno 2013, è consentito ridurre l’aliquota applicata al 3,75%.
Tassazione rendite finanziarie
A decorrere dal 1 luglio 2014, l’aliquota della ritenuta applicabile alle rendite finanziarie aumenta dal 20% al 26%. Sono interessati dal nuovo prelievo:
- le plusvalenze, i dividendi e gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate in società di capitali (borsa valori compresa);
- gli interessi attivi bancari, obbligazioni, titoli similari.
Obbligo utilizzo servizi telematici per versamenti F24
A partire dal 1 ottobre 2014, i versamenti delle imposte/contributi con modello F24 vanno effettuati esclusivamente in via telematica a mezzo servizi entratel (e non più con home banking) nel caso la delega risulti a saldo zero per effetto di compensazioni di imposta.
il modello cartaceo F24 inoltre sarà accettato, anche per le persone fisiche, solo se con saldo da versare inferiore a euro 1.000 e senza compensazioni.
Occorrerà quindi a tal fine organizzarsi per gli addebiti in conto con delega allo studio per l’operatività, con i relativi costi connessi.
Presunzioni “Fornero” per partite IVA fittizie
Si ricorda in calce alla presente informativa che teoricamente potrebbero partire dalla prossima estate i primi controlli sulle “false partite IVA” in base alle presunzioni dettate dalla riforma “Fornero” del 2012, che presupponeva un periodo di osservazione di un biennio.
Per le partite IVA aperte già prima della data del 18 luglio 2012, i controlli non dovrebbero essere attivabili prima del 2015, in quanto al biennio di osservazione il legislatore aveva consentito ulteriori 12 mesi per consentire “gli opportuni adeguamenti”.
Per le nuove partite IVA aperte successivamente invece, da luglio 2014 potranno essere applicate le nuove presunzioni che potrebbero fare scattare per il committente la conversione della partita IVA in un rapporto di collaborazione a progetto o di lavoro subordinato.
La presunzione NON opera:
- in caso di prestazioni connotate da competenze elevate;
- quando il lavoratore ha un reddito dichiarato di almeno 19.196 euro per il 2013 e 19.394 euro per il 2014;
- quando si esercita una attività professionale per la quale è richiesta una iscrizione a un albo.
In tutti gli altri casi, la contestazione della partita IVA fittizia può scattare al ricorrere di almeno due dei tre requisiti previsti dalla legge 92:
1) la collaborazione con lo stesso committente ha una durata superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi; (verifica possibile solo dal 2015)
2) il corrispettivo fatturato al committente supera l’80% dei ricavi per due anni consecutivi;
3) la presenza di una postazione fissa di lavoro, non necessariamente di uso esclusivo.