Novità restrittive in materia di auto aziendali

Nell’ambito delle novità di carattere fiscale, l’amministrazione finanziaria ha introdotto ulteriori importanti misure volte a limitare la deducibilità dei costi delle autovetture intestate alle attività, e a scoraggiarne addirittura l’intestazione.

 
Riduzione della deducibilità dei costi

Nell’ambito delle necessità di finanziare la riforma Fornero del mercato del lavoro (…), la percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli viene ridotta a partire dal 2013:
- dal 40% al 27,50% per i veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi; tale percentuale dovrebbe essere ulteriormente ridotta al 20% dalla recente legge di stabilità che ad oggi non è ancora approvata nella sua versione definitiva;
- dal 90% al 70% per le auto aziendali concesse in uso ai dipendenti;
Le modifiche apportate alle percentuali di deducibilità dalla Riforma del lavoro non interessano i veicoli:
- utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa che restano completamente deducibili;
- ad uso pubblico, quali taxi e ncc, che restano completamente deducibili;
- utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, che restano deducibili nella misura dell’80% nel limite del costo fiscalmente rilevante pari a € 25.822,84;
- di proprietà del dipendente o collaboratore, ovvero dallo stesso noleggiati per una specifica trasferta previa autorizzazione, che restano deducibili limitatamente al costo di percorrenza ACI o alle tariffe di noleggio riferite a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 se con motore diesel).
Si rileva che ad oggi la percentuale di detraibilità dell’IVA non risulta ad oggi modificata, e pertanto, con particolare riguardo ai veicoli non strumentali all’attività d’impresa ovvero utilizzati dai lavoratori autonomi, rimane fissata al 40%.
Di conseguenza, risulterà un disallineamento tra la percentuale di deducibilità dei costi e quella di detraibilità dell’IVA.

 
Obbligo di comunicazione ad Agenzia Entrate

Una ulteriore complicazione è costituita dalla COMUNICAZIONE DEI BENI (autovetture comprese…) IN GODIMENTO A SOCI / FAMILIARI da parte delle società.
Il DL n. 138/2011 ha introdotto infatti specifiche disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni alle società utilizzati invece a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore.

Al fine di consentire l’attività di controllo da parte dell’Ufficio, al concedente / utilizzatore è stato imposto l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni in esame, nonché i finanziamenti soci.

Ancorché l’effetto della norma decorra dal 2012, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 16.11.2011 ha esteso l’obbligo della comunicazione anche per i beni in godimento nel 2011.
Si rammenta che l’invio della comunicazione relativa al 2011, il cui termine scadeva al 31.3.2012, è stato dapprima prorogato al 15.10.2012, poi ulteriormente al 2.4.2013.

Il mancato invio di tale comunicazione comporta, se accertato, una possibile sanzione di 258 euro; l’invio dello stesso costituisce però invece una chiara fonte di informazione all’agenzia entrate che sicuramente verrà usata CONTRO il contribuente.
Come già precisato in una precedente circolare, lo studio, comunicando comunque l’esistenza della norma, invierà le comunicazioni SOLO se richiesto dall’imprenditore per evitare di autodenunciare eventuali anomalie. Si invita pertanto chi volesse mettersi completamente in regola a segnalare allo studio l’esistenza di beni sociali utilizzati invece a titolo personale per potere eseguire l’adempimento di cui sopra.

Tale disciplina riguarda qualsiasi tipologia di bene che i soci/familiari utilizzano per fini privati, con l’esclusione dei beni di valore non superiore a € 3.000 (al netto IVA).
Per effetto di tale esclusione nella maggior parte dei casi l’indagine sui beni concessi in godimento riguarda gli immobili e proprio le autovetture delle società e delle imprese individuali.

 
Limitazione dei costi dei beni in godimento

Nel merito della norma fiscale, inoltre a decorrere dal 2012, è previsto che la concessione in godimento di un bene d’impresa, da parte di una società / ditta individuale, ad un socio / familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta:
- in capo all’utilizzatore persona fisica (socio / familiare) la tassazione di un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene, ulteriormente dedotti i costi indeducibili generati sull’impresa;

esempio: Autovettura GOLF 2.0 tdi utilizzata dal socio
Valore normale (da tariffe ACI)…………………………………..euro 2.284 annui
Corrispettivo pattuito…………………………………………………ZERO
(il socio non paga nulla per l’utilizzo come nella normalità dei casi)
Costi sostenuti nell’anno euro……………………………………..euro 3.000
(benzina, assicurazione, manutenzione, bollo) ……………..x 60%
(percentuale 2012 di indeducibilità)…………………………….euro 1.800
reddito da imputare al socio in quadro RL mod unico……euro 484

Viste le attuali percentuali di indeducibilità, nella pratica avverrà invece quasi sempre che i costi indeducibili supereranno il teorico valore normale, e quindi nessun valore andrà tassato.
Nonostante ciò l’obbligo di comunicazione di cui sopra rimarrebbe comunque:

- in capo al concedente (società / ditta individuale) l’indeducibilità dei relativi costi. Con riferimento alle autovetture la citata Circolare n. 24/E ha però chiarito che l’indeducibilità dei costi ex DL n. 138/2011 NON trova applicazione con riguardo ai beni per i quali il TUIR già prevede una deducibilità limitata, quale ad esempio quella ex art. 164, TUIR relativa alle auto, quindi non sussistono problemi.

Questa voce è stata pubblicata in News e contrassegnata con . Contrassegna il permalink.