La manovra di Ferragosto ha introdotto importanti novità in merito di società di comodo al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione/elusione fiscale, con decorrenza dal periodo di imposta 2012.
Importante è sottolineare che la normativa di seguito evidenziata si applica sia alle società di persona che alle società di capitale.
La norma, peraltro già in vigore da alcuni anni, prevede che in base all’attivo di stato patrimoniale, ossia ai beni e investimenti finanziari che possiede una società, necessariamente debba avere come conseguenza un ammontare minimo di RICAVI (su media triennale) determinato sulla base dei seguenti coefficienti:
Crediti per finanziamenti a partecipate x 2%
Immobili x 6% (anche se in leasing)
Immobili A/10 x 5% (anche se in leasing)
Immobili abitativi x 4%
Altri beni strumentali x 15% (anche se in leasing)
(arredi, attrezzature, macchine elettroniche, automezzi etc)
In caso contrario il fisco suppone che la società sia “di comodo” ossia che non serva a realizzare un effettivo scopo sociale ma solo a creare uno schermo sui beni che restano effettivamente nella disponibilità dei soci.
A tale fattispecie, peraltro confermata e sulla quale non risultano ad oggi inasprimenti dei coefficienti sopra evidenziati, che comunque non si escludono in attesa delle istruzioni dei prossimi modelli unici, si aggiungono due nuovi presupposti per i quali la società viene COMUNQUE considerata non operativa anche se supera il test di redditività dei beni, ossia:
- se la società risulta in PERDITA PER 3 ANNI CONSECUTIVI
- se la società risulta in PERDITA per 2 ANNI SU 3 e nel terzo ha avuto un reddito inferiore al reddito minimo calcolato sulla base del test di operatività.
Conseguenze della identificazione come società di comodo
Nel caso una società, sulla base di quanto sopra esposto, risulti non operativa, subisce una serie di conseguenze restrittive, quali:
per le società di capitale l’aumento della aliquota IRES dal 27,50 al 38%;
l’obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto derivato sulla base dei coefficienti di cui sopra, non potendo utilizzare al riguardo perdite di esercizi precedenti;
l’impossibilità di utilizzare in compensazione (o di chiedere a rimborso) il credito IVA eventualmente esistente;
la perdita definitiva dell’eventuale credito IVA dopo il terzo periodo di imposta di non operatività.
Decorrenza
Le nuove disposizioni di cui sopra sono operative dal 2012 con riferimento al triennio 2009-2011 per le medie di calcolo.